27 novembre 2020

La Fondazione pubblica la check list per l’apposizione del visto di conformità per il superbonus

Autore: Giuseppe Avanzato
È stato pubblicato ieri dalla Fondazione Nazionale Commercialisti il documento di ricerca contenente una scheda di sintesi dei controllida eseguire per l’apposizione del visto di conformità in caso di interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico.

In particolare, il documento elenca, in forma semplificata e schematica sotto forma di check list, i controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Le check list contenute nel documento nello specifico sono due: una che contiene i controlli necessari in caso di interventi rientranti nel c.d. Ecobonus e l’altra che contiene invece le verifiche da eseguire laddove l’intervento eseguito rientri tra quelli previsti dal c.d. Sismabonus.

L’apposizione del visto - Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio),ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico (cd. Superbonus).

Il citato decreto, al fine di accrescere più possibile le potenzialità di utilizzo dell’agevolazione in parola, al successivo art. 121 offre la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a soggetti terzi (fornitori o intermediari finanziari ad esempio).

Tuttavia, in considerazione dei notevoli vantaggi offerti ai contribuenti dalle misure citate, il legislatore in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, in caso di opzione per lo sconto o la cessione del credito d’imposta, ha previsto l’apposizione del visto di conformità su un apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il citato visto può essere rilasciato solo dai soggetti specificamente individuati dalla norma tra i quali rientrano gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (tra i quali i dottori commercialisti).

Tali soggetti, ai fini della legittima apposizione del visto in parola, dovranno porre in essere una serie di controlli preliminari che sono stati schematizzati e riepilogati nel documento pubblicato dalla FNC al fine di fornire un utile e semplice guida per gli addetti ai lavori.
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