Con i Pronto Ordini nn. 59 e 71 rispettivamente del 28 e 27 giugno 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si è espresso in materia di permanenza d’iscrizione all’Albo o Elenco Speciale di un iscritto residente all’estero, nonché sulla condotta irreprensibile sussistente, affinché il professionista radiato possa re-iscriversi al medesimo Albo.
Il Pronto Ordini n. 59/2023 – Un Ordine territoriale chiedeva delucidazioni sulla permanenza nella Sezione A dell’Albo di un soggetto che risultava avere un rapporto di lavoro esclusivo a Londra, città in cui avrebbe trasferito a breve la propria residenza. In alternativa, vagliava l’opportunità d’iscrizione del professionista nell’Elenco Speciale.
Ebbene, il CNDCEC ha rammentato preliminarmente che, in ossequio a quanto statuito con l’art. 36 del D. Lgs. n. 139/2005, per l’iscrizione all’Albo è necessario, per quel che rileva nella fattispecie concreta:
- “a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;
-
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
-
c) essere di condotta irreprensibile;
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d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento”.
Nel caso di specie, secondo il massimo Organo, occorre volgere lo sguardo alla lett. d) della normativa appena menzionata. Non pare che vengano soddisfatti i requisiti richiesti.
Il soggetto, infatti, è intenzionato a trasferire la residenza in Londra, con il conseguente venir meno del primo titolo; il domicilio professionale, invece, va verificato sulla base della “frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero di clienti, giro di affari” che non pare siano sussistenti, avendo il professionista un rapporto di lavoro esclusivo nella predetta città.
Infine, rammenta il CNDCEC, il Consiglio territoriale dovrà esaminare, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, se si riscontrano profili d’incompatibilità ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005, il quale, testualmente, dispone che:
“
L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
-
a) della professione di notaio;
-
b) della professione di giornalista professionista;
-
c) dell'attività d’impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
-
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
-
e) dell'attività di promotore finanziario”.
Il Pronto Ordini n. 71/2023 - Con il Pronto Ordini n. 71/2023 del 27.06.2023, il Consiglio Nazionale affronta la spinosa quaestio della condotta irreprensibile necessaria, affinché il professionista radiato dall’Albo venga re-iscritto.
Più dettagliatamente, un Ordine territoriale, rivolgendosi al CNDCEC, chiedeva quanto tempo dovesse trascorrere affinché potesse ritenersi compiuto il requisito della condotta irreprensibile, di cui agli articoli 36 e 57 del D. Lgs. n. 139/2005.
Il CNDCEC ha osservato che, il termine, è contenuto nella disposizione ex art. 57 summenzionata, laddove è espressamente previsto che “
il professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile”.
Dall’interpretazione letterale della norma, dunque, è di solare evidenza che, l’unico termine previsto ex lege, è quello di sei anni dal provvedimento con il quale era stata disposta la radiazione.
Decorso tale termine, il professionista è legittimato a proporre istanza d’iscrizione all’Albo.
Il Consiglio Territoriale valuterà la decorrenza dei sei anni suindicati e, ai fini della condotta irreprensibile, acquisirà il certificato del Casellario e dei carichi prendenti.
A tal proposito, l’art. 36 del D. Lgs. n. 139/2005, al comma 2, stabilisce che “
non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo”.
All’esito di tali risultanze, sarà suo compito deliberare in merito all’istanza di re-iscrizione.