Dopo tanta attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del. il decreto 24 ottobre 2023, n. 150 che regolamenta la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta degli organismi di mediazione civile e commerciale.
Tra le altre cose, il regolamento prevede all’articolo 8 i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori, ed in particolare, al comma 2, lettera c) i mediatori iscritti a un ordine o collegio professionale ai quali è richiesto di attestare il conseguimento della laurea triennale. Sembra singolare che un Ministero, che ha tra i suoi compiti il controllo degli Ordini e Collegi professionali, chieda una simile attestazione quando per la quasi totalità degli Ordini e Collegi professionali il prerequisito minimale risulta essere la laurea triennale.
Il sospetto è che si voglia escludere quei soggetti, che nelle varie fasi evolutive di Ordini e Collegi professionali, hanno visto riconosciute le proprie competenze professionali pur non avendo conseguito una laurea triennale.
Sarebbe opportuno che il Ministero fornisse chiarimenti in merito. Così come sarebbero opportuni dei chiarimenti circa il contenuto delle norme transitorie presenti nel capo VII del citato decreto. Infatti, l’articolo 42, comma 4 così recita:
“per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l’organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta:
-
a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera b);
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b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l’eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall’articolo 23, comma 1;
-
c) …..”
La portata della lettera b) sembrerebbe voler dire che il conseguimento della laurea triennale può essere “eventuale” e non necessario, com’è giusto che sia. In tanti organismi di mediazione civile e commerciale operano professionisti seri e competenti che hanno alle spalle più di venti anni di esperienza.
Se così fosse, risulta discriminante il trattamento tra chi, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, era già mediatore inserito nelle liste di un organismo di mediazione e chi decide oggi di occuparsene, pur essendo iscritto ad un Ordine Professionale o Collegio, ma privo di una laurea triennale.