Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Nel caso in cui una ASD svolga attività promiscua, proprio per la natura promiscua dell'attività, si può riconoscere il diritto alla detrazione dell'Iva solo per la parte imputabile all'esercizio commerciale. Laddove tale imputazione non sia possibile o dimostrata, e, non si sia seguita la normativa contenuta nell'art. 19-ter, Dpr. n. 633/1972, secondo cui l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione solo per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola, va dunque escluso il diritto alla detrazione per il credito Iva esposto nella dichiarazione relativa all'anno precedente.
(prezzi IVA esclusa)