Dalla lettura di una recente sentenza della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, emerge che la condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta non può basarsi unicamente sul contenuto dello "spesometro”. Poiché, infatti, il reato in discorso si consuma al momento della presentazione della dichiarazione nella quale siano stati inseriti elementi passivi fittizi, le condotte prodromiche di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o altri documenti falsi rimangono, sul piano penale, del tutto irrilevanti.
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Dichiarazione fraudolenta. Prova. Spesometro (353 kB)
Dichiarazione fraudolenta. Prova. Spesometro - Fiscal Sentenze n. 174 - 2021
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