In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. I giudici devono quindi procedere ad un raffronto tra fotocopie e presunti originali, mediante una valutazione in concreto, prendendo in considerazione gli eventuali specifici elementi di difformità oggetto della contestazione, sulla base degli elementi istruttori disponibili, ed utilizzando anche elementi presuntivi. E, in mancanza, dovrebbero ordinare la produzione in giudizio degli originali dei documenti contestati, proprio al fine di procedere al suddetto confronto.
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Disconoscimento in giudizio (246 kB)
Disconoscimento in giudizio - Fiscal Sentenze n. 156 - 2021
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