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Ai fini del pagamento dell’imposta di registro fissa o proporzionale, un fabbricato può essere definito "in corso di costruzione" solo se, al momento della conclusione del contratto, i lavori siano effettivamente in corso, e non già semplicemente assentiti dal punto di vista amministrativo. La ultimazione di un fabbricato, infatti, non rappresenta un concetto "assoluto", ma deve riguardarsi in relazione al tipo di edificio che il costruttore intendeva realizzare quando ha intrapreso l'opera, all'uso che egli intendeva farne ad opera finita e alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire rilasciato. La classificazione catastale dell'immobile al tempo della compravendita non assume peraltro decisività, non avendo una efficacia costitutiva o di prova privilegiata di una determinata realtà costruttiva.
(prezzi IVA esclusa)