L’imposta di registro è liquidata sul valore reale dei beni conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento. La deduzione delle passività ed oneri dai beni e diritti conferiti è ammessa solo a condizione che tali passività ed oneri siano inerenti all'oggetto del trasferimento, con esclusione, quindi, di passività od oneri che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non possano dirsi collegati all'oggetto del trasferimento. Con particolare riferimento al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche, che, pur se gravanti sull'immobile conferito, siano state accese dai conferenti, in epoca anteriore al conferimento, per ottenere un loro personale finanziamento.
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Imposta di registro conferimento immobili (257 kB)
Imposta di registro conferimento immobili - Fiscal Sentenze n. 106 - 2021
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