L'art. 1362 c.c., prescrivendo all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, ma intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza e univocità l'intenzione dei contraenti, e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione stessa, una diversa interpretazione non è ammissibile. L'imposta di registro è del resto applicata, secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra - testuali o dagli atti ad esso collegati.
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Interpretazione volontà negoziale delle parti (237 kB)
Interpretazione volontà negoziale delle parti - Fiscal Sentenze n. 7 - 2021
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