In caso di prestazioni di servizi le prestazioni si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. Tale momento identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell'imposta, il cui fatto generatore è però comunque costituito dalla materiale esecuzione della prestazione. L’indebito fiscale, quale ragione, anche solo preponderante, dell'operazione compiuta va valutato secondo un criterio che il giudice, nell'ambito della valutazione che gli compete, può prendere in considerazione per valutare il carattere puramente fittizio delle operazioni. In tale prospettiva è dunque anomalo, e contestabile come fattispecie di abuso del diritto, che, a fronte dell'esistenza di un debito, il debitore, anziché provvedere a saldare quanto dovuto, eroghi al creditore un prestito di importo pressoché identico al prezzo da pagare. L'unica ragione dell’operazione è, in tal caso, che la diversa qualificazione impedisce il consolidarsi dell'esigibilità dell'imposta, con indebito differimento dell'obbligo di fatturazione e ritardo nel versamento Iva.
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Prestiti fittizi e abuso del diritto (300 kB)
Prestiti fittizi e abuso del diritto - Fiscal Sentenze n. 130 - 2021
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