La disciplina comunitaria osta ad una normativa nazionale la quale preveda che un’azienda farmaceutica non possa detrarre dalla sua base imponibile Iva la parte del fatturato proveniente dalla vendita di medicinali sovvenzionati, che essa riversa in forza di un contratto. L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che subordini la riduzione a posteriori della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto alla condizione che il soggetto passivo, avente diritto al rimborso, disponga di una fattura a suo nome che dimostri l’esecuzione della transazione che dà luogo allo stesso rimborso, anche qualora non sia stata emessa fattura e l’esecuzione della transazione possa essere stabilita con altri mezzi.
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Presupposti riciclaggio ed autoriciclaggio (197 kB)
Presupposti riciclaggio ed autoriciclaggio - Fiscal Sentenze n. 180 - 2021
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