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La Corte di Cassazione ha stabilito che: «in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in casi di successivo acquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel Comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa, perché tale evenienza è considerata dall'art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 solo per la concessione del beneficio, e non anche per impedirne la decadenza, in base a disposizioni che, riguardando agevolazioni, devono essere di stretta interpretazione».
(prezzi IVA esclusa)