Nell’ambito delle agevolazioni “prima casa”, per l’imposta di registro liquidata in conseguenza della revoca motivata dalle caratteristiche “di lusso” dell’immobile, sussiste la solidarietà tra acquirente e venditore, con la conseguenza che è legittima la cartella di pagamento nei confronti di quest’ultimo. È quanto emerge da una recente sentenza della Cassazione, che tratteggia l’ambito di applicazione dell’articolo 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, norma che individua le ipotesi solidarietà in materia di imposta di registro.
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Prima casa. Responsabilità solidale venditore (156 kB)
Prima casa. Responsabilità solidale venditore - Giustizia e sentenze n. 8 - 2017
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