In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, sicché il fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate, può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia, pro quota, a nome dei soci, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, Dpr. 602/73, relativo al diverso titolo di responsabilità di natura civilistica e sussidiaria. Con l'impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente loro notificata, i soci possono lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Responsabilità debiti società estinta (264 kB)
Responsabilità debiti società estinta - Fiscal Sentenze n. 200 - 2021
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata