Nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalla stessa Consulta con la sentenza n. 158 del 2020, la Corte Costituzionale, ha affermato che l’art. 20 del Dpr. 131/86, come modificato dai recenti interventi normativi, non si pone in contrasto né con il principio di capacità contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria. Tali parametri costituzionali non si oppongono infatti alla scelta del legislatore diretta ad identificare i presupposti impositivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi extratestuali. Tali modifiche normative, che hanno ridotto la portata accertativa della norma, hanno peraltro efficacia retroattiva di sistema, essendo finalizzate a ricondurre il citato art. 20 all'interno del suo alveo originario, in linea con la sua origine storica di imposta d'atto. La legittimità di un intervento che attribuisce forza retroattiva ad una norma di sistema non è peraltro contestabile nemmeno quando esso sia contraria ad una diversa e consolidata opzione interpretativa della giurisprudenza, anche di legittimità.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Retroattività riqualificazione imposta di registro (257 kB)
Retroattività riqualificazione imposta di registro - Fiscal Sentenze n. 63 - 2021
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata