La presentazione dell'interpello e la conseguente risposta negativa dell'Amministrazione, che ha natura di parere, al quale il contribuente può non adeguarsi, non impediscono al contribuente di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo che gli venga successivamente notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva. La prova contraria che il contribuente deve offrire ha per oggetto i motivi per i quali sia stato impossibilitato a svolgere l'attività imprenditoriale, ovvero l'esistenza di situazioni oggettive, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto, dando luogo ad una "impossibilità" che non va intesa in termini assoluti, bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato.
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Società di comodo (273 kB)
Società di comodo - Fiscal Sentenze n. 66 - 2020
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