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Con la sentenza n.33417 del 27 novembre 2020, la Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato che il delitto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74/ 2000, è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria.
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