I provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria sono assoggettati ad un’imposizione indiretta, nota come “imposta di registro”. All’interno del D.P.R. 131/86 - Testo unico dell'imposta di registro è contenuta la normativa di riferimento per le modalità di registrazione di un atto giudiziario, nonché le procedure di liquidazione e riscossione dell'imposta. Dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa, considerato il quadro normativo parzialmente nebuloso, sono state rilevanti promotrici della definizione della sfera applicativa della suddetta tassa.
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Imposta di registro (236 kB)
Imposta di registro - Focus n. 80 - 2021
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