Considerato, che i crediti rappresentando il diritto di ricevere un determinato ammontare da un terzo, sono soggetti ad un rischio di inesigibilità da parte del debitore, il Legislatore, al fine di introdurre condizioni di certezza nella determinazione del reddito, ha previsto alcuni criteri per regolare le modalità con cui gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti devono concorrere al reddito ai fini fiscali, differenziati a seconda che l’inesigibilità del credito sia definitiva o potenziale. In particolare:
- l’articolo 101, comma 5, TUIR, individua i requisiti alla cui sussistenza gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità “definitiva”, anche parziale, dei crediti, sono deducibili;
- l’articolo 106, TUIR riconosce la deducibilità forfetaria degli oneri connessi con l’inesigibilità “potenziale” dei crediti.
Negli ultimi anni la disciplina delle perdite su crediti è stata oggetto di diversi interventi normativi, in particolare ad opera, del D.L. n. 83/2012, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) nonché, da ultimo, del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. “Decreto Internazionalizzazione”).
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Perdite su crediti in Modello Redditi Sc (254 kB)
Perdite su crediti in Modello Redditi Sc - Speciale dichiarazioni n. 94 - 2017
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