Il datore di lavoro deve, entro il 30 giugno 2021, consentire ai lavoratori di completare l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2019. In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Contributi ferie non godute (607 kB)
Contributi ferie non godute - Lavoro e Consulenza n. 17 - 2021
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata