Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e tale periodo, in linea generale, non può essere sostituito dall’indennità per ferie e permessi non goduti, ad eccezione del caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Per questa ragione le competenze spettanti per il periodo feriale e le ore di permesso costituiscono degli elementi di retribuzione indiretta che sono espressamente previste da disposti normativi e contrattuali. L’entità da destinare a tale finalità deve necessariamente risultare accantonata nel rispetto del principio di competenza, in quanto la maturazione si forma in diretta proporzione al tempo, dal momento che il periodo effettivo di ferie e permessi spettante deve risultare commisurato alla durata del lavoro effettivo prestato.
Indice argomenti
- Premessa
- Ferie e riposi: criteri di maturazione
- Esposizione ferie nel LUL
- Riposo settimanale: maturazione
- Anticipo contribuzione a INPS
- Festività abolite
- Riferimenti normativi
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Ferie, ROL ed ex festività non godute (PDF) (282 kB)
Ferie, ROL ed ex festività non godute
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