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Con 350 milioni di euro, è stato rifinanziato il Fondo automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2, in virtù di quanto sancito in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021). Rispetto al passato, la novità principale riguarda lo stanziamento di 40 milioni euro dedicato alle auto usate (benzina o diesel), di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. Per accedere a questo incentivo, che diventerà operativo dopo le necessarie modifiche tecniche della piattaforma, sarà necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus.
Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha comunicato che da oggi, lunedì 2 agosto 2021, alle ore 10, sarà possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, mentre, dal 5 agosto, potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali.
Ripartizione Fondo automotive– I suddetti 350 milioni di euro con i quali si rifinanzia il Fondo automotive, secondo quanto disposto dalla legge di conversione del decreto “Sostegni bis”, vengono così ripartiti:
Emissioni CO2 g/Km - Contributo in euro
0-60 - 2.000
61.90 - 1.000
91-160 - 750
Il rifinanziamento previsto nel decreto “Sostegni bis” – Il D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021, ha disposto l’estensione al 2021 dei regimi speciali di favore per l’acquisto di autoveicoli, veicoli commerciali e veicoli speciali (previsti dalla Legge di Bilancio 2021) e il rifinanziamento con 350 milioni di euro del Fondo per agevolare l’acquisto di veicoli meno inquinanti (istituito dalla Legge di Bilancio 2019).
Nello specifico, l’articolo 73-quinquies, al comma 1, novella la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 654 e 657), disponendo una serie di interventi, vale a dire:
Il comma 2 del citato articolo 73-quinquies, invece, prevede che la dotazione del Fondo automotive sopra richiamato (di cui all'articolo 1, comma 1041, Legge n. 145/2018), sia incrementata - come detto - di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la ripartizione sopra prospettata.
Il contributo previsto alla lett. sub d) elencata precedentemente, è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino ad esaurimento delle relative risorse, le quali costituiscono limite massimo di spesa.
Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione e presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038, dell'articolo 1, della Legge n. 145/2018, nonché del decreto del MISE 20 marzo 2019 (pubblicato nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2019).