In tema di fatturazione elettronica, anche per lo studio associato odontoiatrico valgono le stesse regole e gli stessi chiarimenti in essere per gli operatori sanitari, ma limitatamente alle sole prestazioni sanitarie. Ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento e-fattura nel settore sanitario con la
Risposta n. 103/2019 pubblicata ieri, emanata in riferimento al caso di uno studio associato di odontoiatria (studio medico dentista; prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica; commercializzazione dì prodotti estetici; collaborazioni con aziende nell’ambito della chirurgia e medicina estetica), il quale ha chiesto come ci si debba comportare a fronte dell’obbligo di fatturazione elettronica verso i propri clienti.
Fatturazione mista
L’Amministrazione finanziaria ripercorre, quindi, l’iter normativo e di prassi, ricordando, in primo luogo, quanto previsto dal D.L. n. 119/2018 (convertito, con modificazioni, in
Legge n. 136/2018), ossia il divieto, per il periodo d’imposta 2019, di documentare con fattura elettronica le operazioni effettuate da quanti sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e ciò a prescindere da un’eventuale opposizione o meno all’invio stesso da parte dei contribuenti. A ciò si aggiunge, poi, quanto stabilito dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 (convertito in
Legge n. 12/2019) ai sensi del quale le anzidette disposizioni valgono anche per soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Sulla base di quanto evidenziato fin qui, dunque, l’Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che, con riferimento al caso dell’istante, per il 2019 le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche, non possono essere documentate tramite fattura elettronica e ciò indipendentemente dalla forma con cui il soggetto erogante eserciti l’attività (ditta individuale, società, ecc.) e dal fatto che i relativi dati debbano o meno essere inviati al sistema TS. Qualora, invece, le prestazioni sanitarie siano rese verso soggetti diversi da persona fisica, fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (regime forfettario, di vantaggio, ecc.), la fatturazione deve essere elettronica. Dunque, nel caso in esame, le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nel 2019 nei confronti di persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI, mentre l’obbligo sussisterà se la prestazione è resa verso soggetto diverso da persona fisica. Infine, andranno documentate tramite e-fattura le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici (ad eccezione delle cessioni che, in base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati -
Circolare n. 7/E/2018 - sono da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni).
Resta fermo, comunque, che nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica, l’operazione possa essere documentata, oltre che con fattura analogica, anche con ricevuta fiscale o scontrino (senza dimenticare l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 17 del decreto-legge n. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018).