Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi lo scorso 13 marzo, il Governo ha varato, in via preliminare, un decreto correttivo contenente numerose novità fiscali. Tra queste, le disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfettari; nuovi termini…
Coefficienti di redditività per i contribuenti forfettari
Dal primo aprile 2025 sarà obbligatorio adottare la nuova classificazione
ATECO 2025, che sostituisce la precedente classificazione ATECO 2017, aggiornata nel 2022, introducendo cambiamenti nella codifica delle attività economiche, con implicazioni rilevanti sia a livello fiscale che gestionale.
Da qui la problematica per il forfettario; infatti, a seguito delle modifiche il contribuente non solo può cambiare il codice ATECO ma anche il
gruppo di riferimento, modificando il coefficiente di redditività applicabile.
Il “correttivo”, quindi, dispone che al solo fine di determinare il reddito imponibile nei confronti dei contribuenti forfettari e sino a quando non saranno elaborati i nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, continueranno ad utilizzare la precedente classificazione ATECO 2017.
Divieto fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
Dal debutto della fattura elettronica, il
divieto di utilizzo della e-fattura per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali viene prorogato di anno in anno; con l’ultima proroga, approvata con un emendamento al DL milleproroghe n.202/2024, convertito in Legge 15/2025, ha esteso il divieto dal 31 marzo 2025 al 31 dicembre 2025.
Ora il decreto correttivo
rende permanente il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali. In pratica, per le prestazioni sanitarie verso pazienti la fattura resta, quindi, cartacea.
Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie
Altra novità riguarda il temine per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS. Infatti, a partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Modifica dei termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo
La nuova norma prevede, a decorrere dal 2026, che le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, anziché entro il 31 marzo.
Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, riguarda anche le certificazioni uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Considerato che i dati delle CU, inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo, sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per elaborare le dichiarazioni precompilate per i titolari di partita IVA, a decorrere dal 2026, il modello PF sarà reso disponibile dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile.
Per tutti gli altri contribuenti persone fisiche, con reddito di lavoro dipendente e pensione, il 730 precompilato viene messo a disposizione a partire dal 30 aprile.
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