L'operazione di riorganizzazione descritta nell'istanza di
interpello n. 503/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha come principale e dichiarato fine quello di cedere l'immobile fatiscente e plusvalente nell'ambito del regime fiscale di una società a responsabilità limitata anziché di una società di persone, al fine di fruire di un'aliquota impositiva in misura proporzionale (al 24 per cento) rispetto ad aliquote progressive in capo ai soci in conseguenza dell'applicazione del principio della trasparenza.
La tassazione delle plusvalenza - Infatti, la suddetta vendita, qualora eseguita prima della concordata trasformazione, comporterebbe l'assoggettamento della plusvalenza a tassazione progressiva Irpef in capo ai soci, con aliquota pari allo scaglione più elevato (43 per cento); qualora la cessione avvenisse post trasformazione, la plusvalenza sarebbe assoggettata all'aliquota flat IRES del 24 per cento, il tutto con carico fiscale diverso in seguito al diverso regime impositivo.
Il minor carico fiscale, tuttavia, sarebbe limitato alla sola società in quanto la successiva distribuzione di utili ai soci sconterebbe l'ulteriore imposta sostitutiva del 26 per cento, con un carico impositivo complessivo superiore a quello ante trasformazione.
Inoltre, l'istante precisa che la plusvalenza, nel caso di realizzazione successiva alla trasformazione, sarebbe assoggettata a tassazione ai fini IRAP, invece se la plusvalenza fosse realizzata da società di persone, la stessa non concorrerebbe alla formazione della base imponibile ai fini IRAP. Il contribuente istante chiede chiarimenti in merito all'eventuale abusività dell'operazione di trasformazione della società in accomandita semplice a responsabilità limitata, seppur in prossimità della vendita di un immobile sociale fatiscente, allo stato non utilizzato né utilizzabile.
Il parere dell’Amministrazione Finanziaria - L’Agenzia ritiene che il vantaggio fiscale ottenuto dal contribuente sia debito, in quanto non è violata nessuna disposizione relativa alle plusvalenze sugli immobili. Inoltre la base imponibile su cui calcolare l’imposta non varia, indipendentemente se la cessione dell’immobile venga effettuata da una società di persone o da una società di capitali.
Piuttosto è la scelta del regime impositivo, trasparente o opaco, che determina un risparmio di aliquota d’imposta, scelta che non appare sindacabile in ottica anti-abuso risultando posta dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità.
È bene chiarire che in caso di una nuova trasformazione da società di capitali a società di persone, deriverebbe un indebito risparmio d’imposta, in quanto la trasformazione momentanea in società di capitali risulterebbe strumentale al conseguimento dello stesso.