3 luglio 2021

La cenerentola dimenticata

Autore: Paolo Iaccarino
Ignorata nei lavori preparatori alla prossima riforma, dimenticata nelle misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, la materia della riscossione è la cenerentola dell’ordinamento tributario. Ignorata, perfino, in quella che era l’ultima occasione utile per prorogare i termini di pagamento previsti per le rate in scadenza nel 2020 nell’ambito delle procedure di Rottamazione-Ter e Saldo e Stralcio, il cui termine resterà fissato al prossimo 2 agosto 2021.

Disciplinata dal DPR n. 602 del 1973, la riscossione delle imposte tarda ad adattarsi al rinnovato contesto economico. La pandemia, infatti, ha lasciato segni indelebili che sarà difficile cancellare. Le procedure di dilazione di pagamento previste dall’articolo 19 del predetto decreto, già insufficienti prima della pandemia, oggi si rivelano incapaci di gestire l’ingorgo straordinario di scadenze che si prospetta davanti ai nostri occhi.

Come noto, quando tutto stava iniziando, l’articolo 68 del DL n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione. La norma, più volte ritoccata nel corso dei mesi, oggi dispone la sospensione dell’attività esecutiva fino al 31 agosto 2021, con la possibilità di adempiere ai versamenti oggetto di sospensione entro il 30 settembre 2021.

Poco o nulla è cambiato per i contribuenti che abbiano dilazioni di pagamento in corso. Siamo ancora fermi alle novità introdotte dall’articolo 13-decies del DL n. 137 del 2020 secondo le quali, relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione, la decadenza si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

In caso di decadenza, ora come allora, il carico potrà essere nuovamente rateizzato se, all’atto della richiesta, le rate scadute alla stessa data secondo il precedente piano siano state integralmente saldate. Solo per coloro i quali la decadenza sia intervenuta prima dell’8 marzo 2020 sarà possibile rateizzare nuovamente, senza la necessità di saldare le rate scadute alla data della nuova presentazione.

E qui arrivano i nodi al pettine. Dall’articolo 68 del DL n. 18 del 2020 scaturiscono effetti non più trascurabili. Con l’ultimo differimento del termine del periodo di sospensione al 31 agosto 2021 le rate potenzialmente accumulate usufruendo delle disposizioni straordinarie arrivano a ben 18, di cui almeno 9 ratei da versare entro il 30 settembre 2021. Troppe rate da recuperare in così poco tempo, soprattutto considerando lo stato di fragilità dell'odierno tessuto economico.

Rimasto semplicemente sopito, quando le proroghe termineranno fra qualche mese, se non si interverrà per tempo, si eleverà il grido delle imprese. Quello sarà il segnale del collasso imminente dell’intero sistema della riscossione. Quando i piani di rateazione inevitabilmente decadranno sotto la scure delle rate non versate, e senza che vi siano strumenti alternativi per gestire la situazione anomala indotta dal Covdi-19, le imprese non saranno più in grado di recuperare i vecchi e nuovi versamenti, così aprendo un generalizzato stato di insolvenza che coinvolgerà anche lo Stato.

Per questo motivo la riscossione deve diventare la priorità dell’attuale esecutivo. Non si chiedono sconti, ma procedure che consentano a chi non ha versato a causa della pandemia di recuperare le occasioni perdute, senza sottrarre risorse al fisiologico processo di crescita aziendale. È necessario allargare i termini di pagamento e consentire a costoro di rateizzare nuovamente quanto dovuto sui piani decaduti senza necessariamente recuperare in un’unica soluzione le somme andate insolute. Un orizzonte almeno decennale nell’ambito del quale, mediante procedure semplici e dall’immediata applicazione, sia consentito ai contribuenti di adempiere ai propri obblighi. A beneficiarne per primo, ne siamo sicuri, sarà lo Stato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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