10 aprile 2025

Rottamazione quater, quando è ancora possibile rateizzare dopo la decadenza

Autore: Serena Pastore
La gestione dei carichi iscritti a ruolo rappresenta una delle attività più delicate per gli studi professionali. Con la conversione in legge del DL Milleproroghe n. 202/2024 sono state introdotte importanti novità per i soggetti decaduti dalla rottamazione quater.Infatti, così come previsto…

Rateizzazione post decadenza

I contribuenti che, pur riammessi alla rottamazione quater, dovessero nuovamente decadere potranno richiedere una nuova dilazione. Rimane però preclusa la possibilità di rateizzare quei debiti per i quali si sia già verificata una tripla decadenza, ovvero:
  • da un precedente piano di dilazione (ordinaria o straordinaria) attivato con istanza successiva al 16 luglio 2022;
  • dalla definizione agevolata di cui alla rottamazione-quater;
  • dalla successiva riammissione.

Disciplina applicabile alla dilazione post-decadenza

È utile precisare che, a differenza delle previgenti definizioni agevolate, l'attuale impianto normativo previsto dalla legge di bilancio 2023 n. 197/2022 non esclude la possibilità, in caso di decadenza dalla definizione per mancato pagamento nei termini delle somme dovute, di presentare una nuova richiesta di rateazione, secondo quanto previsto dall’art. 19 del DPR 602/1973.

Dal momento che la normativa sulla riammissione dei decaduti al 31 dicembre 2024 riprende quasi integralmente quanto già previsto dalla normativa del 2023, fatti salvi alcuni limiti specifici, risulta plausibile ritenere ammissibile la richiesta di una nuova dilazione ordinaria anche dopo la perdita dei benefici derivanti dalla riammissione. Tuttavia, tale possibilità non trova applicazione nei confronti di carichi per i quali risulti già intervenuta la decadenza da una precedente rateazione presentata dal 16 luglio 2022 in poi, in caso di omesso pagamento di almeno otto rate, anche non consecutive.

Limiti normativi introdotti dal decreto aiuti

Infatti, a seguito dell’intervento normativo operato con l’articolo 15-bis del D.L. Aiuti n. 50/2022 all’articolo 19, comma 3, del DPR n. 602/1973, si distinguono due regimi applicabili. Per i piani di dilazione richiesti prima del 16 luglio 2022, l’accesso a una nuova rateazione è subordinato alla regolarizzazione preventiva delle rate scadute, da saldare integralmente al momento della nuova istanza. Per le richieste presentate a partire da tale data, invece, l’eventuale decadenza comporta l’impossibilità di ottenere ulteriori piani di rateizzazione riferiti ai medesimi carichi, pur restando invariata la possibilità di rateare altri debiti non interessati da precedenti decadenze.

Effetti della domanda di riammissione sulle rateazioni in essere

Infine, con riferimento ai piani di dilazione in corso al momento della domanda di riammissione, si ricorda – in conformità a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella FAQ n. 7 dell’11 marzo 2025 – che, in seguito alla presentazione dell’istanza e fino al 31 luglio 2025, sono sospesi gli obblighi di pagamento.
Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Riammissione alla Rottamazione-quater” saranno automaticamente revocate.
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