21 novembre 2023

Partita IVA agricola e rinvio secondo acconto imposte 2023

Autore: Redazione Fiscal Focus
Domanda – Un contribuente con partita IVA agricola che non emette fatture, ma ha redditi (inferiori a 170.000€) da fabbricati e da locazione uso turistico, può rinviare l'acconto Irpef a gennaio e rateizzarlo?

Risposta - Il cd. decreto Anticipi ha previsto la possibilità di versare il secondo acconto imposte, in luogo che alla scadenza ordinaria del 30 novembre 2023, il 16 gennaio 2024.

Il versamento potrà altresì essere effettuato in cinque rate di pari importo, scadenti ogni 16 del mese, con prima rata al 16 gennaio 2024; le successive rate dovranno essere maggiorate di interessi, nella misura del 4% annuo.

La facoltà di rinviare e/o rateizzare il secondo acconto imposte è soggetta a una serie di limitazioni, dettate dall’articolo 4 del cd. “decreto Anticipi”, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, titolato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023.

Chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 31/E del 9 novembre 2023.

Le condizioni stabilite dalla norma affinché il contribuente possa rinviare a gennaio 2024 il secondo acconto imposte, anche laddove si tratti di “acconto unico”, o versarlo a rate a partire dalla medesima rata, sono:
  • l’essere persona fisica titolare di partita IVA per l’esercizio di attività di impresa o professione;
  • aver conseguito nell’anno di imposta precedente (ovvero nel 2022) ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
Si presti attenzione al fatto che la partita IVA deve risultare aperta alla data del 30 novembre 2023, al fine di rispettare il requisito richiesto della titolarità di posizione IVA per l’esercizio di impresa, arte o professione in forma individuale; come chiarito dalla citata circolare 31/E/2023, è altresì necessario che la posizione IVA risultasse già aperta nel 2022, in modo tale da poter verificare il requisito dei ricavi o dei compensi conseguiti nell’anno precedente.

Nel rispetto delle condizioni richieste il secondo (o unico) acconto imposte dirette può essere versato entro il 16 gennaio 2024, in luogo del 30 novembre 2023, senza alcuna maggiorazione, oppure in cinque rate, di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2024. Ciascuna rata scadrà ogni 16 del mese e a partire dalla seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo. Non è invece previsto alcun rinvio per quanto riguarda i contributi previdenziali che dovranno in ogni caso essere versati entro il 30 novembre 2023.

Per quanto riguarda il peculiare mondo dell’agricoltura, occorre rifarsi alle indicazioni recentemente fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 31/E del 9 novembre 2023, paragrafo 2, nella quale viene specificato che:

“Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA”.

In sintesi, per rispondere al quesito posto, occorre evidenziare che il rinvio spetta, in ambito attività agricole o attività agricole connesse, solo se si consegue anche reddito di impresa.

Dal tenore del quesito, invece, pare di intendere che il soggetto titolare di partita IVA agricola, non consegua reddito di impresa. Se questo è il caso, non ha nessuna importanza l’ammontare dei redditi di natura diversa conseguiti (fabbricati, locazioni uso turistico, o quant’altro) poiché i requisiti richiesti per il rinvio del secondo acconto devono essere sempre e solo verificati guardando alla situazione della “partita IVA”.

In sintesi, se dalla partita IVA agricola non discende reddito di impresa, sicuramente il rinvio del secondo acconto non spetta, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione.
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