Domanda - L'imprenditore agricolo professionale - persona fisica, è tenuto ad iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura dell’Inps ? L’iscrizione deve essere effettuata anche dal socio di società di persone o di società cooperative e dall’ amministratore di società di capitali?
Risposta - La risposta è affermativa. Sia l’imprenditore agricolo professionale – persona fisica sia la persona giuridica (società di persone, di capitali e società cooperative) debbono iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura dell’Inps.
La richiesta d’ iscrizione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica mediante la procedura DIRE disponibile nel sito registroimprese.it, che consente di assolvere a tutti gli adempimenti per l'avvio di un'impresa, per le successive modifiche o per la cancellazione.
Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività economica, ovvero entro 90 giorni dall’acquisizione dei requisiti che comportano l’obbligo di iscrizione alla gestione, è necessario trasmettere il modulo di iscrizione che contiene gli elementi necessari per la verifica dei requisiti e per la classificazione dell’azienda ai fini del calcolo della contribuzione.
L’inizio dell’attività deve desumersi da elementi con data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa, ecc.).
Al termine dell’istruttoria con esito positivo, l’Istituto di previdenza adotta il provvedimento di iscrizione alla gestione e comunica il codice che identifica in modo univoco l’azienda per gli adempimenti previdenziali.
La comunicazione del solo codice identificativo dell’azienda a mezzo della procedura DIRE non produce alcun effetto ai fini dell’iscrizione alla gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura.
Il provvedimento di iscrizione e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato nella richiesta di iscrizione.
I lavoratori agricoli autonomi sono iscritti in appositi elenchi nominativi con validità quinquennale, ovvero suppletivi e/o di variazione annuali.
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