In questi frenetici giorni di metà ottobre, l’ultima versione del D.L. fiscale – non ancora comunque pubblicato - porta con sé, fra l’altro, una importante novità in ordine alle adesioni in corso, che va attentamente valutata dai professionisti, e che può indurre gli stessi contribuenti a pigiare il piede sull’acceleratore per definire i contraddittori. Andiamo con ordine.
Le regole ordinarie
L’art. 2, comma 2, del D.Lgs.n.159/2015, ha modificato le regole per le modalità di pagamento delle somme dovute – imposte, sanzioni e interessi - a seguito di accertamento con adesione di cui all'art.8, del D.Lgs.n.218/97 (ai fini delle imposte indirette diverse dall’Iva, l’art.13 rinvia agli artt.7, 8 e 9).
Fermo restando che, ai fini del perfezionamento, il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto, di cui all’art.7, del medesimo D.Lgs.n.218/97, è previsto ordinariamente che: se le somme dovute superano i 50 mila euro, il numero massimo di rate è di 16 ( prima 12), restando invece invariato, ovvero 8, il numero di rate ammesse per la rateazione di importi inferiori o uguali a tale soglia (già da tempo non è necessaria la fideiussione); le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. E’ stabilito, inoltre, un termine fisso per la decorrenza degli interessi di rateazione dovuti sull'importo delle rate successive alla prima, individuandolo nel giorno successivo al termine di versamento della prima rata, quindi indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell'adesione. In breve, il decorso degli interessi è ancorato al momento in cui è dovuto il pagamento della prima rata. Ne consegue, come rilevato dalla circolare n.17/2016, una semplificazione negli adempimenti e una riduzione dei margini di errore nella gestione dei versamenti da parte del contribuente.
La corsa alle adesioni
Il comma 3, dell’art.2, del D.L. in attesa di pacificazione, prevede che gli accertamenti con adesione di cui agli artt.2 e 3 del D.Lgs. n.218/97, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, possono essere perfezionati ai sensi dell’art.9 del medesimo D.Lgs.n.218/97, con il pagamento - entro il termine di cui all’art.8, comma 1, del citato decreto (20 giorni), decorrente dalla predetta data - delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
Detta definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini sopra indicati.
Trovano applicazione le disposizioni previste dall’art.8, commi 2, 3, 4 del D.Lgs.n.218/97, in tema di rateizzazione, con un massimo tuttavia di 20 rate trimestrali di pari importo.
E’ esclusa la compensazione prevista dall’art.17 del D.Lgs.n.241/97.
In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della norma in corso di pubblicazione e il competente Ufficio prosegue le ordinarie attività.
In pratica, il Decreto legge permette di definire gli atti di adesione sottoscritti ma non ancora perfezionati, cioè pagati, scontati delle sanzioni (1/3) e degli interessi.
Pertanto, se ad esempio, nei prossimi giorni un contribuente sottoscrive un atto di adesione, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, una volta entrato in vigore il Decreto legge – senza che siano scaduti i giorni per il perfezionamento ordinario - potrà definirlo, provvedendo al pagamento senza sanzioni e interessi.
Pur potendo pagare a rate - addirittura in misura superiore a quelle previste dall’ordinaria formulazione del D.Lgs.n.218/97 e indipendentemente dall’importo da corrispondere -, non potrà però compensare tali somme con eventuali crediti.
Resta fermo che qualora non intenda il contribuente usufruire di tale norma – perché non è grado di pagare cash – potrà comunque definire l’atto di adesione con le regole ordinarie (ma con sanzioni e interessi). E quindi, occorre una attenta valutazione.
In questa sede va ricordato che dovrebbe trovare applicazione l’art.15-ter del D.P.R.n.602/73, norma che ha disciplinato il cd. lieve inadempimento, che ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione. Il comma 2, dell’art.15-ter, del D.Lgs.n.218/97, richiama infatti le rateazioni di cui all’art. 8, del D.Lgs.n.218/97.
Con riguardo alla tempestività del versamento, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata o il pagamento delle somme dovute in unica soluzione è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento.
Con riguardo all'entità del versamento, si configura un'ipotesi di lieve inadempimento qualora il contribuente effettui il versamento di una delle rate diverse dalla prima in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a 10 mila euro.
La medesima disciplina si applica anche nell'ipotesi di versamento delle somme dovute in unica soluzione.