L’avviso di accertamento emesso prima di sessanta giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, senza particolari motivi d’urgenza, è nullo. La prova delle ragioni d’urgenza deve essere fornita dall’Amministrazione Finanziaria.
Inoltre, poiché la nullità dell’avviso di accertamento deriva anche dalla dizione testuale della norma e non soltanto dal “principio del contraddittorio”, non si pone il problema di verificare se il mancato rispetto del termine abbia determinato o meno un’effettiva compressione del diritto di difesa del contribuente.
Sono gli importati principi di diritto enunciati dalla sentenza 5 marzo 2015 n. 4543 della Corte di Cassazione; sentenza che si muove nel solco dell’indirizzo per cui l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una specifica previsione normativa.
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Accertamento anticipato nullo (124 kB)
Accertamento anticipato nullo - Giustizia & Sentenze N. 24-2015
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