Se la denuncia penale non è stata inoltrata alla competente Procura della Repubblica entro lo spirare dell'ordinario periodo d’accertamento, l’Ufficio non può usufruire del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, D.P.R. 600/73 e 57, comma 3, D.P.R. 633/72. Non solo. La denuncia va allegata all’avviso di accertamento che, altrimenti, risulta carente di motivazione, quindi passibile di annullamento. Non è sufficiente indicare sull’atto un riferimento alla generica configurabilità del reato penale nei confronti del contribuente. È quanto si apprende dalla sentenza n. 266/02/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia.
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Accertamento. Denuncia per il raddoppio (109 kB)
Accertamento. Denuncia per il raddoppio - Giustizia e sentenze n. 65-2015