È nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo di sottoscrizione, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, senza l’attestazione di conformità all’originale informatico.
Indice argomenti
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Premessa
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Sottoscrizione con firma digitale
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Il caso: notificazione copia cartacea senza attestazione di conformità
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L'interpretazione della norma
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Spese compensate
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Accertamento. Difetto di sottoscrizione digitale (323 kB)
Accertamento. Difetto di sottoscrizione digitale
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