La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, «In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis, d.P.R n. 633/1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale».
Indice argomenti
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Principio di diritto
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Presunzione "relativa" a favore del Fisco
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Motivazione della cartella di pagamento al cessionario
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Il caso
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Il rinvio per nuovo esame
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Accertamento e riscossione IVA. Responsabilità solidale cessionario (372 kB)
Accertamento e riscossione IVA. Responsabilità solidale cessionario - La Cassazione si è pronunciata sulla motivazione della cartella di pagamento al coobbligato
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