In tema di accertamento delle imposte sui redditi, dai maggiori ricavi non contabilizzati non va decurtato tout court il presunto maggiore costo sostenuto dalla società per l’acquisto dell’area di costruzione degli immobili compravenduti, a fronte dei maggiori ricavi accertati, spettando al contribuente, in ogni caso, al di là del particolare caso specifico, l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili. E’ questo il principio che si ricava dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.10713 del 5 giugno 2020.
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Accertamento immobiliare. Riconoscimento costi omessi (341 kB)
Accertamento immobiliare. Riconoscimento costi omessi - Fiscal Sentenze n. 77 - 2020
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