Quando l’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, procede all’accertamento induttivo dei redditi d’impresa, basandosi sulla documentazione extracontabile rinvenuta presso l’abitazione dell’imprenditore, grava sul contribuente l’onere della prova dei costi e degli oneri deducibili, concorrenti nella determinazione dell’imponibile, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, senza possibilità di procedere d’ufficio a tale acquisizione. È quanto emerge dalla sentenza n. 20110 pubblicata il 16 novembre 2012 dalla Suprema Corte di Cassazione. Recentemente il Giudice di legittimità ha anche precisato: che l’accertamento induttivo può rappresentare un valido elemento di indagine per appurare, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge; che la mancata consegna o messa a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria delle scritture inventariali è circostanza di per sé sufficiente a giustificare il ricorso al procedimento analitico - induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 a carico di una società cooperativa; infine, che l’accertamento induttivo dei redditi d’impresa può essere fondato sulle movimentazioni bancarie della moglie casalinga dell’imprenditore.
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Accertamento induttivo. Ok dalla Cassazione (136 kB)
Accertamento induttivo. Ok dalla Cassazione - Giustizia & Sentenze N. 1-2013
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