Il ricorso all’accertamento integrativo, ex art. 43 comma 3 del D.P.R. 600/73, è legittimo allorché l’Ufficio, successivamente all'accertamento originario, venga a conoscenza di elementi fattuali, rilevanti dal punto di vista probatorio, sconosciuti al momento della emissione dell’avviso originario. È quanto ha chiarito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 15 gennaio 2016, n. 276.
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Accertamento integrativo. Quando è legittimo (136 kB)
Accertamento integrativo. Quando è legittimo - Giustizia e sentenze n. 7 - 2016
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