Le garanzie procedurali previste dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si riferiscono unicamente al soggetto che è sottoposto a verifica, accesso o ispezione, non anche al terzo, a carico del quale sono emersi dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento. In altre parole, se l’avviso di accertamento scaturisce da un controllo compiuto dagli uomini del Fisco presso un altro soggetto, il contribuente non può invocare la nullità del predetto avviso per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 212 del 2000, perché tale termine dilatorio è previsto in favore del solo soggetto sottoposto ad accesso, verifica o ispezione al fine di formulare osservazioni e richieste all’Ufficio tributario. In ogni caso, la violazione del ridetto termine (rectius: emissione dell’atto prima del tempo) non inficia la validità del provvedimento comportandone la nullità, vista l’assenza di una norma che disponga in tal senso e preso atto della natura vincolata dell’avviso rispetto al verbale di constatazione su cui si fonda.
È quanto emerge dall’ordinanza 18 ottobre 2013, n. 23690, della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile - T. Occorre però precisare che tale pronuncia contiene alcune affermazioni di principio che contrastano con l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 18184/2013).
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Accertamento. Limiti a garanzie procedurali (92 kB)
Accertamento. Limiti a garanzie procedurali - Giustizia & Sentenze N. 75-2013
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata