L’accesso nei locali dell’impresa che comunicano con l’abitazione deve avvenire su autorizzazione del Procuratore della Repubblica, pena l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. L’uso promiscuo è ravvisabile non solo nell’ipotesi di ambienti contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività, ma ogni qualvolta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la sentenza 20 febbraio 2013 n. 4140. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
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Accertamento. Locali distinti ma comunicanti (146 kB)
Accertamento. Locali distinti ma comunicanti - Giustizia & Sentenze N. 18-2013
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