In presenza di violazioni tributarie che hanno rilevanza penale e che comportano l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, l’Amministrazione Finanziaria può usufruire legittimamente del raddoppio dei termini per l’accertamento solo se la notitia criminis risulta fondata e comunque inoltrata alla competente Procura della Repubblica prima della scadenza ordinaria del tempo utile. In caso contrario, l’atto impositivo fatto oggetto d’impugnazione deve essere annullato, perché la denuncia di reato non può portare a una riapertura dei termini per l’accertamento.
È quanto emerge dalla recente sentenza n. 382/29/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
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Accertamento. No al raddoppio se denuncia tardiva (94 kB)
Accertamento. No al raddoppio se denuncia tardiva - Giustizia & Sentenze N. 36-2014
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