La Sezione tributaria della Corte di cassazione ha affermato che, in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'Ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate.
Indice argomenti
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Premessa
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Il principio di diritto
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Il caso: cessazione del rapporto di portierato prima della data di notifica
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Onere della prova contraria sul destinatario dell’atto
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Ragioni della decisione
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