Se non è spirato il termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo, è legittimo il secondo avviso di accertamento spiccato dall’Amministrazione Finanziaria dopo l’annullamento del primo ad opera del giudice tributario con sentenza non ancora passata in giudicato. È quanto emerge dall’ordinanza 13 marzo 2013, n. 6329, della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (T). I giudici di legittimità hanno precisato che l’esercizio di autotutela tributaria “non può tradursi nell'elusione o nella violazione del giudicato eventualmente formatosi sull'atto viziato, e dev'essere preceduto dall'annullamento di quest'ultimo, a tutela del diritto di
difesa del contribuente e in ossequio al divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto”.
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Accertamento. Sostituzione avviso (134 kB)
Accertamento. Sostituzione avviso - Giustizia & Sentenze N. 33-2013
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