L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’articolo 42 D.P.R. n. 600 del 1973, quando reca la sottoscrizione del “Capo dell’Area accertamento dell’Agenzia delle Entrate” e l’Amministrazione non dimostra, a fronte di specifica contestazione del contribuente, la presenza della delega del Direttore Provinciale e il corretto esercizio del potere sostitutivo.
È quanto emerge da una recentissima pronuncia della Sezione Tributaria della Cote di Cassazione.
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Accertamento. Sottoscrizione Capo Area (282 kB)
Accertamento. Sottoscrizione Capo Area - Giustizia e Sentenze n. 19 - 2019
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