L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/2022, ha formulato i seguenti principi di diritto:
- il Concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. 602/1973, ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
- qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il Concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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Atto “accessibile”
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Obbligo di custodia e ostensione per cinque anni
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Accesso alla cartella di pagamento (352 kB)
Accesso alla cartella di pagamento - I giudici amministrativi affermano che l’obbligo di ostensione non è superabile dall’esibizione dell’estratto di ruolo
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