Le dichiarazioni rese dal contribuente agli organi di controllo durante una verifica non preventivamente autorizzata dal P.M. all’interno di locali a uso promiscuo (o misto), oppure comunicanti con l’abitazione, devono ritenersi comunque utilizzabili per la ricostruzione del reddito d'impresa con metodo analitico - induttivo, ove legate all'accesso da un rapporto di mera occasionalità.
È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 612/2020 della Corte di Cassazione, pubblicata il 15 gennaio dalla Sezione Tributaria.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Accesso non autorizzato a locale promiscuo (360 kB)
Accesso non autorizzato a locale promiscuo - Fiscal Sentenze n. 12 - 2020
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata