Secondo la Corte di Cassazione, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 per l'emissione dell'avviso di accertamento - la cui violazione determina la nullità dell’atto, salvo specifiche ragioni d’urgenza - si applica anche nel caso di accesso effettuato dagli organi di controllo presso il professionista tenutario delle scritture contabili.
Indice argomenti
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Premessa
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L’approssimarsi della scadenza del termine
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L’accesso presso il detentore delle scritture contabili è equiparabile a quello presso la sede del contribuente
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Cass. Sez. V civ. ord. n. 10352 del 31/03/2022
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Il caso
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Motivi d’urgenza
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Tipologia del verbale
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L’errore della C.T.R.
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Annullamento definitivo dell’atto impositivo
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Accesso presso consulente fiscale. Termine accertamento (332 kB)
Accesso presso consulente fiscale. Termine accertamento - Il termine di 60 giorni vale anche per l’accesso presso il depositario delle scritture contabili, mandatario del contribuente
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