Il D.L. n. 193 del 2016 - art. 7 quater, comma 18 - convertito con modificazioni dalla L.1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale e tale disposizione ha natura processuale ed è, dunque, applicabile ai procedimenti in corso, sicché deve ritenersi pienamente ammissibile la sospensione per il periodo feriale del termine per l'adesione. È questo l’ultimo pensiero espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.8882 del 31 marzo 2021.
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Adesione e sospensione dei termini feriali (228 kB)
Adesione e sospensione dei termini feriali - Fiscal Sentenze n. 84 - 2021
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