La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 78 del 5 aprile 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto - Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto “Milleproroghe”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per la Consulta, tale la norma contrasta, sia con l'art. 3 della Costituzione, per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, laddove essa ha efficacia retroattiva, sia con l’art. 117, comma 1, della
Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, poiché non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi di interesse generale, idonei a giustificare il detto effetto retroattivo.
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Anatocismo e norma salva banche (183 kB)
Anatocismo e norma salva banche - Giustizia & Sentenze N. 18-2012
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