In caso di irreperibilità assoluta della Società, per il perfezionamento del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento, non è richiesto il tentativo di consegna presso la residenza del legale rappresentante, se questi non è citato nell’atto da notificare oppure non ha la residenza nel Comune del domicilio fiscale della persona giuridica, in tal caso trovando applicazione la procedura di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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Quando il tentativo di notifica al l.r. p.t. non è obbligatorio
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Principi di diritto
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Irreperibilità assoluta. Come si accerta?
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Altre massime giurisprudenziali relative alla notifica alle persone giuridiche
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Atti tributari. Notifica alla Società “irreperibile” (313 kB)
Atti tributari. Notifica alla Società “irreperibile”
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