L’Amministrazione finanziaria esclude, di regola, l’autonoma impugnabilità davanti al giudice tributario degli “avvisi bonari” nei controlli automatici e formali delle dichiarazioni, ma sono numerose le sentenze della Cassazione che sostengono l’esatto contrario. Non solo. Per la Suprema Corte, l’omessa comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73 è sempre causa di nullità della cartella di pagamento. La comunicazione dell’esito è essenziale anche per la validità della cartella relativa a redditi soggetti a tassazione separata; mentre nel caso dei controlli automatici ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72, l’omessa comunicazione dell’esito è causa di nullità della successiva cartella quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
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Avvisi bonari. Orientamento Cassazione (103 kB)
Avvisi bonari. Orientamento Cassazione - Giustizia e sentenze n. 69-2015
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